Federconsumatori Ferrara ottiene un importante provvedimento dell’Arbitro Bancario Finanziario in materia di credito al consumo.
Sempre più frequentemente accade che i consumatori acquistino beni o servizi, sottoscrivendo contestualmente, a copertura dei relativi costi, finanziamenti con istituti di credito. Purtroppo, talora, il venditore non consegna il bene all’acquirente o consegna un prodotto gravemente difettoso ed inidoneo all’uso; in tali casi le banche, usualmente, pretendono che il consumatore continui a corrispondere i ratei di finanziamento anche se non ha tratto alcuna utilità dall’acquisto. Con pronuncia recente, l’Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Milano, ha accolto il ricorso di un utente che aveva acquistato un impianto fotovoltaico, poi rivelatosi non funzionante, stabilendo il principio per cui se il prodotto risulta gravemente difettoso ed il venditore non provvede ad eseguire le opportune riparazioni o sostituzioni, è possibile per il cliente richiedere lo scioglimento anche del contratto di finanziamento stipulato con la banca.
Nel caso oggetto della segnalata pronuncia, sin dal principio, l’impianto fotovoltaico acquistato dall’utente risultava non funzionante, ma nonostante le ripetute richieste d’intervento rivolte all’impresa venditrice, questa non effettuava alcun lavoro di riparazione e si disinteressava dell’accaduto. Peraltro la banca pretendeva il pagamento delle rate del mutuo finalizzato all’acquisto dei pannelli solari nonostante l’acquirente non ne avesse tratto alcun vantaggio. A questo punto gli avvocati Massimo Buja ed Ermanno Rossi, legali di Federconsumatori Ferrara, hanno predisposto un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Milano – richiedendo lo scioglimento del contratto di finanziamento correlato all’acquisto dei pannelli solari oltre alla restituzione delle rate già pagate dall’utente. Infatti, l’art. 125 quinques del Testo Unico Bancario prevede che, nei contratti di vendita in cui sia stipulato contestualmente un finanziamento a copertura dell’acquisto, qualora il venditore sia inadempiente rispetto alle obbligazioni derivanti dal contratto, sussiste il diritto del consumatore di agire contro l’istituto di credito per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento ed il rimborso delle rate già corrisposte. L’Arbitro Bancario Finanziario, conformemente a tale normativa, ha dunque accertato che la società venditrice non aveva eliminato i difetti dell’impianto fotovoltaico acquistato dal consumatore rendendosi gravemente inadempiente rispetto al contratto di vendita e, ha statuito, pertanto, la risoluzione del contratto di finanziamento intercorso con la banca e la restituzione delle rate già corrisposte dall’utente.
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