Se niente importa
24 Aprile 2014

Green Hill, l’attacco

di David Zanforlini | 6 min

5.3 L’ATTACCO

Dopo questa prima sommaria verifica, assieme ad un altro avvocato del Foro di Brescia, che condivideva la necessità, per la miglior difesa dei propri Assistiti, di andare a fondo sulle evidenze di quella vicenda, si decise di verificare personalmente quanto era stato descritto non solo dalla persona citata, ma genericamente anche da tutti gli altri che vennero arrestati in quella fatidica giornata; si decise perciò di utilizzare uno strumento, le indagini difensive (ancora, purtroppo, poco utilizzato dai difensori e poco compreso dalle Pubbliche Amministrazioni), che consente ai difensori di svolgere in sede penale investigazioni per conto dei propri assistiti: nel caso di specie si chiese l’autorizzazione di poter accedere alla sede di Green Hill s.r.l., e di poter entrare nei capannoni che erano stati visitati dai ragazzi arrestati.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brescia, verificata l’indisponibilità di Green Hill srl a consentire l’accesso investigativo, ed accertata la liceità della richiesta, alle ore 11,00 dell’ 8 giugno 2012 autorizzò i difensori in questione a visitare il sito di Green Hill, ed il legale di Ferrara partiva immediatamente per Montichiari, che raggiungeva dopo sole due ore.

Incontrati i colleghi unitamente a due consulenti ed un cameraman, si giungeva quindi al cancello di questa azienda: appena entrati si incontrava il legale della Green Hill s.r.l., già incredibilmente presente sul posto, che si profuse in mille eccezioni sulle modalità di accesso, e vietò ai due avvocati ogni dialogo con il personale presente.

Finalmente i difensori poterono vedere di persona quello che i ragazzi arrestati avevano raccontato, soprattutto con l’aiuto di due tecnici esperti.

Prima di spiegare quello che risultò evidente all’ingresso nei capannoni in cui erano allevati i bearle, si impone tuttavia preliminare una sintetica analisi delle norme europee che riguardano questo tipo di attività.

SEGUE: LA NORMATIVA EUROPEA E LE NOVITA’ CONSEGUENTI ALLA MODIFICA DELL’ART. 13 T.F.U.E.

Preliminare ad ogni ulteriore valutazione normativa è necessario anzitutto esaminare il testo dell’art. 13 T.F.U.E., in vigore almeno dal 2010, nella parte in cui dichiara: “l’Unione e Gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti“.

Il testo è chiaro e non pare necessitare di alcun commento o sottolineatura: agli animali è riconosciuta tutela in quanto capaci di avere sensazioni, patire dolore e sofferenza, gioire, al pari, e fino a prova contraria, di un essere umano. Di fatto questa norma, in una visione quasi panteistica, ci impone di rispettare ogni forma di vita e di soppesare il nostro comportamento, soprattutto quando questo inevitabilmente condizioni il modo di vivere degli animali che ci circondano, con particolare riferimento, per il momento, a quelli definiti come domestici, quindi, per dirla al pari di un commento di un Consulente psichiatrico udito in un Tribunale: “dove c’è sofferenza, c’è testa”.

Certamente, quella del Trattato di Funzionamento dell’Unione, è norma generale, che pertanto potrà essere derogata, però a condizione che si sia in presenza di ulteriori e differenti interessi, meritevoli di tutela, in base ad un equo contemperamento degli stessi, che impone, tuttavia, di motivare adeguatamente la compromissione dell’uno, ai danni dell’altro.

Il secondo dato normativo rilevante, ad oggi, almeno per lo Stato Italiano – in attesa di conoscere l’esito sulle norme in discussione al Parlamento in esecuzione della nuova direttiva comunitaria (la n. 2010\63\UE) – è il disposto di cui al D.Lgs. 116\92: “protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici“.

Al di là di facili obiezioni scaturenti dalla equivoca espressione “protezione degli animali” di questa discutibile legge, ci dobbiamo gioco forza attenere a questo dettato normativo, con particolare riferimento a quanto indicato nell’art. 5, lett. a, e cioè che: “chiunque alleva – omissis – deve provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell’allegato II, a che: a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua cure adeguate alla loro salute ed al loro benessere“.

L’allegato II al suddetto testo normativo, aggiunge poi alla tabella 7: “i cani in gabbia dovrebbero uscire per fare del moto almeno una volta al giorno, qualora ciò non sia incompatibile con le finalità dell’esperimento“. La precauzione, copiata sic et simpliciter dalla direttiva comunitaria n. 86/609, ovviamente, è dettata per la fase della sperimentazione: cioè anche per essa si raccomanda che i cani possano muoversi all’aria aperta almeno una volta al giorno, non solo non vietando che ciò possa verificarsi anche più volte, ma semplicemente sottolineando la incongruità del mantenimento di questa specie di animali senza contatti con l’esterno.

Un uomo di ordinaria diligenza desume da questo disposto normativo che se i cani hanno necessità di muoversi all’esterno della gabbia in cui subiscono l’attività dei centri di sperimentazione (quando, fra l’altro, vi potrebbero essere controindicazioni alla socializzazione \ movimento dell’animale), figuriamoci se per la fase di allevamento questa prassi possa essere preclusa: qui non esiste nessuna controindicazione plausibile, anzi, il moto e la socializzazione sono necessari per lo sviluppo del cane e per la sua crescita.

A riprova di ciò (nonostante la sua ovvietà), si veda la raccomandazione della Commissione UE 2007/526 del 18.06.2007, relativa a “linee guida per la sistemazione e tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici“, di cui alla direttiva 86/609 CEE, ove viene espressamente stabilito che: “la tutela [degli animali destinati o utilizzati in protocolli scientifici] inizia nel momento in cui l’animale è prescelto per essere impiegato nelle procedure, comprese la riproduzione ed il mantenimento a tale scopo, e continua fino a quando l’animale non viene eliminato con metodi non crudeli o allontanato in altro modo dallo stabilimento“.

E’ evidente, in sostanza, che le linee guida per la miglior tutela di siffatti animali dovranno essere applicate alla mera fase di sperimentazione, ma, ancor prima, e a maggior ragione, anche alla fase di allevamento degli animali a ciò destinati.

La raccomandazione della Commissione appena descritta, al punto 4.5.3 della Parte Generale, espressamente dispone, inoltre, che “tutti gli animali devono poter disporre di spazio sufficiente e abbastanza complesso che consenta loro di esprimere un repertorio ampio di comportamenti normali. Oltre a prevedere attività sociali, l’arricchimento si ottiene anche consentendo e favorendo l’esercizio fisico, il foraggiamento, le attività di manipolazione e cognitive più adeguate alle specie interessate. Gli animali dovrebbero poter fare esercizio fisico in ogni momento possibile“.

Più precisamente, al punto D-4.1, secondo periodo, espressamente dispone, relativamente alla sistemazione e tutela dei cani, che “i recinti esterni offrono una possibilità di arricchimento ambientale per i cani sia negli stabilimenti di allevamento che in quelli utilizzatori e, dove sia possibile, devono pertanto essere presenti“; e aggiunge, “salvo controindicazioni dovute a motivi scientifici, i cani sistemati individualmente dovrebbero poter fare esercizio ogni giorno in un’area separata, possibilmente con altri cani, e sotto la sorveglianza del personale che deve poter interagire con gli animali“.

Ancora, se non bastasse, al punto 4.2, terzo periodo, si redarguisce che “il beneficio principale dell’esercizio è quello di permettere ai cani di fare esperienze in un ambiente complesso e variegato e di aumentare le interazioni con altri cani e con le persone. I cani dovrebbero essere condotti in una zona separata per fare esercizio, possibilmente con altri cani, e sotto la sorveglianza del personale che deve poter interagire con gli animali; ciò dovrebbe avvenire idealmente ogni giorno“.

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