Cronaca
7 Marzo 2011
Omesso controllo o diffamazione? Il parere della Cassazione

La responsabilità del giornale on line

di Redazione | 5 min

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Lo scorso 16 luglio 2010 la V sezione della Cassazione (motivazioni depositate l’1 ottobre 2010) è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla responsabilità del direttore di Merateonline (periodico telematico), reo, secondo il Tribunale di Lecco e la Corte d’Appello di Milano, di aver omesso il controllo ai sensi dell’art. 57 c.p. che recita: “salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

La vicenda giudiziaria in parola trae origine dalla denuncia sporta dall’allora ministro della giustizia e del suo consulente per l’edilizia penitenziaria nei confronti del direttore, a seguito della pubblicazione di un lettera ritenuta diffamatoria nei loro confronti. Il direttore, dal canto suo, aveva sin da subito negato che detta lettera fosse stata pubblicata sul periodico da lui diretto e paventando e temendo un accesso non autorizzato al sito del “giornale” aveva finanche presentato una denuncia contro ignoti. Per contro i querelanti non avevano presentato che una semplice stampa della lettera senza alcuna prova certa che la stessa fosse apparsa sul sito del periodico in oggetto.

In primo grado il direttore era stato condannato, il reato si era poi prescritto nelle more del giudizio d’appello, che aveva comunque confermato la condanna alle statuizioni civili; dunque la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza, con la motivazione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”.

Ad onor del vero, la sentenza non fa altro che inserirsi in un solco già tracciato e pedissequamente seguito nel tempo dalle varie sezioni della Suprema Corte (ad eccezione della sentenza n.12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000, dep. 12.12.2000).

Essa tuttavia merita attenzione, sia per l’affermarsi sempre più importante dei periodici “in rete”, sia perché la giurisprudenza di merito denuncia non poche difficoltà ad allinearsi ai dettami di legittimità, certamente dovute al tentativo di porre toppe alle sdruciture del legislatore.

Il punto nodale del ragionamento offerto dalla Corte è da rinvenirsi nella impossibilità di assimilare la stampa cosi come definita dalla legge e segnatamente dall’art. 1 della L. 47/1948 (sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione) agli altri media.

L’impossibilità di operare siffatto ragionamento analogico deriva dal principio di legalità e precipuamente dal divieto di analogia in “malam partem”.

Si viene pertanto a creare una linea d’ombra che potremmo definire qualificata e che avvolge la figura del direttore di periodico telematico.

Contrariamente a quanto alcuni van sostenendo, tale imbarazzo non può essere risolto nemmeno con la legge 62/2001, la quale imponendo, ai soli fini amministrativi, la registrazione dei giornali online, non può certo implicitamente comportare l’estensione della regolamentazione penale.

Il principio di legalità è infatti insormontabile da tutti coloro che non abbiano potere di legiferare.

Tuttavia le osservazioni fin qui svolte non significano una totale non punibilità per i direttori “on line”.

Ed infatti la Corte precisa che “ad abundantiam si può ricordare che l’art. 14 D. Lsvo 9.4.2003 n. 70 chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e -a fortiori- gli hosting provider, a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art 57 cp).

Qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per l’ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum.

Non diversa è la figura del direttore del giornale diffuso sul web.

Peraltro, anche nel caso oggi in esame, sarebbe, invero, ipotizzabile, in astratto, la responsabilità del direttore del giornale telematico, se fosse stato d’accordo con l’autore della lettera (lo stesso discorso varrebbe per un articolo giornalistico). A maggior ragione, poi, se lo scritto fosse risultato anonimo.

Ma -è del tutto evidente- in tal caso il direttore avrebbe dovuto rispondere del delitto di diffamazione (eventualmente in concorso) e non certo di quello di omesso controllo ex art 57 cp, che come premesso, non è realizzabile da chi non sia direttore di un giornale cartaceo.”

Al direttore tuttavia, è stato contestato il delitto colposo ex art 57 cp e non quello doloso ex art 595

cp.

La Corte ha voluto dunque osservare che l’impossibilità di applicare l’art. 57 c.p. al direttore del periodico telematico, non significa che costui non possa rispondere ad altro titolo; segnatamente a titolo di concorso. Infatti laddove si riuscisse a dimostrare la consapevolezza del direttore di quanto viene pubblicato sul suo periodico, verrebbero certamente integrati tutti quegli elementi che regolano il concorso di persone nel reato ed egli risponderebbe dunque del reato contestato in concorso con l’autore. Tale prova risulta sicuramente più ardua nel caso esaminato dalla sentenza in oggetto, ma apparirebbe assai più facile nel caso in cui oggetto della diffamazione fosse un articolo.

La sentenza esaminata dunque non ha fatto altro che confermare l’indirizzo già intrapreso da altre sezioni, segnalando ancora una volta come la circostanza abbisogni di regolamentazione.

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