Estense.com apre una nuova rubrica, “Codice alla mano”. L’avvocato Federico Orlandini del foro di Ferrara interviene su questioni legali di attualità per chiarire ai lettori aspetti e risvolti giuridici che possono influire sulla vita dei cittadini.
di Federico Orlandini
Venerdì scorso la Camera ha approvato la legge di conversione del cosiddetto milleproroghe, il decreto che serve a prorogare o risolvere una serie di disposizioni urgenti, soprattutto in materia economica e di stanziamento di fondi. La conversione in legge del decreto era già stata approvata dal Senato lo scorso 16 febbraio. Tra le diverse novità legislative introdotte ve ne è una (anche se tecnicamente non si può parlare di novità quanto di interpretazione) piuttosto curiosa è legata a un passaggio del decreto che riguarda l’anatocismo e gli istituti bancari.
Forse è preliminarmente opportuno precisare che il termine anatocismo deriva dal greco anà (di nuovo) e tokòs (interesse) e definisce la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché possano fruttare altri interessi. Tale operazione è comunemente conosciuta come calcolo degli interessi sugli interessi. In ambito bancario questo tipo di interesse viene solitamente definito “composto”.
Il nostro codice civile fin dalla sua entrata in vigore (anno 1942) all’art. 1283 vieta, nella sostanza, l’anatocismo, stabilendo che gli interessi possono produrre interessi solamente qualora scaduti e comunque a seguito di domanda giudiziale. Tuttavia i contratti bancari sottoscritti fino ai primi anni del nuovo millennio, prevedevano la capitalizzazione degli interessi a favore della banca su base trimestrale e quella a favore del cliente con frequenza annuale. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 24410 del 23 novembre 2011 (depositata il 2.12.2010) previamente riconosciuta l’illegittimità della pratica bancaria in parola che di fatto compie uno sbilanciamento di prestazioni tra banca e clienti, ha riconosciuto (perché di riconoscimento si tratta) il diritto dei correntisti al rimborso di tutte le somme illegittimamente addebitate dalle banche con la capitalizzazione trimestrale degli interessi, stabilendo altresì che la prescrizione del diritto del cliente a ottenere il rimborso scatta a partire dalla chiusura del rapporto con la banca e non dalla data della singola annotazione a debito.
Tale decisione ha esposto le banche al rischio assai concreto di dover vedersi imporre la restituzione di tutte quelle somme addebitate ai correntisti mediante la pratica illegittima dell’anatocismo; un affare che secondo alcune stime potrebbe arrivare a diverse decine di miliardi di euro.
Ora, nell’esaminanda legge di conversione del decreto 225/2010 all’art. 2 quinques – punto 9 – si prevede che:“in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’art. 2935 codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa”.
La disposizione pertanto viene a cassare la decisione offerta sul punto dalla Suprema Corte.
In realtà oltre alle considerazioni meta giuridiche il punto nove crea un ulteriore problema: trattandosi, quanto meno, ictu oculi di un’interpretazione autentica, la “nuova” disposizione potrebbe innescare una globale richiesta degli istituti di credito di richiedere quelle somme che, proprio su precedenti sentenze, già conformi all’esaminato indirizzo della Cassazione (seppur poi sconfessato assai tempestivamente da un attento legislatore), erano state restituite ai correntisti.
Su tale paventata e potenziale ipotesi dovrebbe nuovamente intervenire il legislatore che per mezzo di una circolare ancora “interpretativa” dovrebbe sancire che la locuzione: “in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione” del decreto, deve essere intesa nel senso che «i correntisti non sono tenuti a restituire alla banca importi che le medesime banche hanno già versato agli stessi correntisti alla data di entrata in vigore della legge di conversione» del decreto. Sempre la circolare inoltre chiarirà che «la banca é tenuta a versare al correntista quanto dalla stessa banca dovuto per effetto di sentenza passata in giudicato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sebbene la stessa sentenza non sia stata ancora eseguita dalla banca medesima».
Scevri da ogni connotazione politica si riporta la nota congiunta del vicepresidente della Commissione bilancio della Camera, Giuseppe Marinello (PdL), e del membro della Commissione finanze della Camera, Alessandro Pagano (PdL):
“la conseguenza più discutibile e controversa del ‘punto 9′ inserito nel maxiemendamento è senza dubbio quella relativa alla prescrizione del diritto del correntista ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalle banche sul conto corrente, la quale comincerà a decorrere dall’annotazione in conto anziché dalla chiusura del rapporto. In tal modo le cause avviate da migliaia di correntisti, il cui esito sarebbe stato la soccombenza in giudizio delle banche, saranno perse per legge. Le aziende, ma anche i singoli cittadini, che hanno intrapreso la via giudiziaria non solo non otterranno alcun risarcimento, ma addirittura saranno costretti a pagare le spese di giudizio. Non ci sottrarremo al voto di fiducia, tuttavia facciamo appello al ministro Tremonti affinché venga elaborato un sistema per salvaguardare i diritti dei cittadini e delle aziende che hanno giudizi pendenti avverso gli istituti di credito.
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